In
occasione delle consultazioni elettorali, il lavoratore che adempia
funzioni nell'ambito del collegio elettorale ha diritto ad
assentarsi dal lavoro per l’intero periodo corrispondente alla
durata delle operazioni di voto e di spoglio.
Tali giorni di assenza dal lavoro sono considerati a tutti gli effetti giorni di attività lavorativa.
Ciò implica che il lavoratore abbia diritto ad astenersi dalle prestazioni lavorative, anche quando esse siano collocate in orario diverso da quello di impegno effettivo al seggio. In caso di svolgimento di operazioni che occupino anche solo una porzione di giornata il diritto ad assentarsi vale per l’intero giorno lavorativo.
I giorni di svolgimento delle operazioni di voto coincidenti con giorni festivi o comunque non lavorativi possono essere compensati con quote giornaliere di retribuzione piena oppure mediante la fruizione di giornate intere di riposo compensativo (da godersi nei giorni immediatamente successivi alla consultazione elettorale).
Ai fini del godimento dei diritti sopra riportati, il lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro la documentazione idonea a giustificare la ragione dell’assenza dal luogo di lavoro. Tale documentazione dovrà essere sottoscritta e vistata dalla presidenza e dalla vicepresidenza del seggio elettorale ove il lavoratore ha svolto la propria attività. Il certificato di chiamata al seggio dovrà esporre la data e ora di inizio delle operazioni, le presenze effettive, nonché la data e ora di chiusura delle operazioni stesse.
La legge non prevede modalità particolari in merito a comunicazioni preventive del lavoratore al datore di lavoro.
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