Entro lo stesso periodo di cinque mesi dalla nascita del figlio, il padre lavoratore dipendente può astenersi per un ulteriore periodo di due giorni anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione.
Al padre lavoratore dipendente spetta per i giorni di astensione dal lavoro, (sia per quello obbligatorio, sia per gli eventuali altri due goduti in sostituzione della madre), una indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione.
Per chi volesse approfondire l'argomento, può accedere al testo della riforma cliccando qui
"Di tale aspetto si occupano i commi che vanno dal 24 al 26 dell'articolo 4 pag 74-75 del pdf"
Aggiornamento: ad integrazione di quanto scritto sopra, condividiamo altri due documenti utili e chiarificatori
- Congedo del padre obbligatorio e facoltativo operativo il diritto del padre. INPS chiarisce come usufruirne - qui il documento -
- La circolare n° 40 dell'INPS, scaricabile qui, avente il seguente OGGETTO: Articolo 4, comma 24, lettera a) Legge 28 giugno 2012 n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”: diritto del padre al congedo obbligatorio e al congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre.
Nessun commento:
Posta un commento
Grazie per aver lasciato il tuo commento